Il Sindaco
visto l'articolo 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sul riordinamento dei giudici d'Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441,
rende noto
a tutti i cittadini e le cittadine residenti nel Comune non iscritti negli albi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 287 del 10 aprile 1951 per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di Giudice Popolare di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 12, che è possibile iscriversi entro il 31 luglio 2025 negli elenchi comunali. Il modulo è disponibile cliccando QUI.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Buona condotta morale;
- Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- Licenza di scuola media/secondaria di 1° grado per i giudici di Corte d'Assise;
- Licenza di scuola media/secondaria di 2° grado per i giudici di Corte d'Assise di Appello.
Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:
- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.