A tutela del decoro urbano, dell'igiene pubblica e nel rispetto di chi civilmente segue le regole e le norme conferendo come da esse prescritto i rifiuti, il 9 febbraio 2023 è stata emessa un'ordinanza sindacale con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti sul territorio comunale. Questa ordinanza è un punto fermo nella lotta a chi, trovando più facile abbandonare i propri rifiuti piuttosto che differenziarli e conferirli, come da regole, mediante il servizio porta a porta o presso la piazzola ecologica negli orari di apertura, preferisce deturpare il nostro territorio (il tutto ovviamente a spese della collettività).
Di seguito il testo dell'ordinanza:
IL SINDACO
PREMESSO che
- il Comune di Crespiatica, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta raccogliendo a domicilio, secondo un calendario annuale stampato e consegnato casa per casa, carta, plastica, vetro, lattine, umido, secco, verde e, su prenotazione, anche i rifiuti ingombranti;
- nel territorio comunale sono presenti contenitori adibiti al conferimento di indumenti usati;
- nel territorio comunale è presente la piattaforma ecologica nella quale è possibile conferire varie tipologie di rifiuto secondo le norme vigenti;
- che sul territorio comunale sono collocati uniformemente decine di cestini multimateriale che sono a servizio della cittadinanza;
DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell’inquinamento ambientale e la salvaguardia delle risorse naturali, pertanto eseguirla risulta essere un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;
PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l’igiene e la sicurezza delle persone;
ACCERTATO che frequentemente i cestini multi materiale ed i contenitori destinati al conferimento di indumenti usati sono utilizzati impropriamente, con un non corretto conferimento dei rifiuti e con deposito nelle immediate vicinanze di buste di indumenti, carta, cartone, rifiuti indifferenziati, RAEE, rifiuti ingombranti di varia natura ed altro;
CONSIDERATO che occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;
DATO ATTO che il recupero e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati ed abbandonati rappresenta un aggravio economico per le casse comunali e, di conseguenza, per i cittadini;
RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti che provoca anche l’insorgere di micro-discariche con grave pregiudizio del decoro urbano e del territorio, dell'igiene e della salute pubblica, con un aggravio dei costi per l’Ente e la cittadinanza;
RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un’apposita ordinanza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 198 di detto decreto che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
VISTI, in particolare:
- l’art.178, il quale dispone che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”;
- l’art.192, a norma del quale “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”;
- l’art. 232-bis che reca “È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”;
- l’art. 232-ter che reca “al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi”;
- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
VISTI, altresì:
- il R.D. 27 luglio 1934, n.1265, recante il testo unico delle leggi sanitarie;
- la Legge 24 novembre 1981, n.689;
- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, nel testo modificato dall'art. 8, comma I del Decreto Legge nr. 14 del 20/02/2017 convertito nella Legge nr. 48 del 18/04/2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite Ordinanze, anche in deroga alle norme vigenti "quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado dell'ambiente e del territorio comunale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità…";
- l'art. 7 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 in materia di apparato sanzionatorio in caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
O R D I N A
- il DIVIETO, nell’intero territorio comunale, di abbandono e deposito di rifiuti e di materiali di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi e con modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani oltreché al di fuori degli appositi contenitori;
- il DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, su strade comunali, provinciali e statali, nei fossi di guardia per lo scolo delle acque piovane, su panchine, qualsiasi tipo di rifiuti indifferenziati, differenziati, ingombranti, sacchetti contenenti rifiuti ed altre tipologie di rifiuto;
- il DIVIETO a chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti differenziati, indifferenziati, ingombranti, RAEE ecc. all’interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale) o nei loro pressi;
- il DIVIETO a chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette, involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
- l’OBBLIGO a tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta differenziata ormai assodate, nel rispetto del calendario fornito dalla società fornitrice del servizio e nelle modalità indicate dalla medesima società presso la piazzola ecologica.
AVVERTE
che, salva ed impregiudicata l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
Descrizione sintetica dei comportamenti vietati
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Sanzione
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Abbandono su suolo pubblico di involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto
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€ 50,00
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Abbandono su suolo pubblico di rifiuti derivanti da prodotti da fumo quali mozziconi di sigarette o pacchetti di sigarette
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€ 100,00
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Conferimento sacchetti contenenti rifiuti differenziati e indifferenziati all’interno dei contenitori stradali (cestini multimateriale o cestini gettacarte a palo)
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€ 300,00
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Abbandono su suolo pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o indifferenziati compreso il verde
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€ 300,00
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Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti o ingombranti o speciali
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€ 400,00
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Abbandono su suolo pubblico di rifiuti pericolosi compresi i RAEE
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€ 500,00
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In aggiunta alle sanzioni previste si impone al trasgressore la bonifica dell’area deturpata.
Nell’eventualità di abbandono di rifiuti tossici e pericolosi, si procederà ad inoltrare apposita denuncia all'autorità Giudiziaria competente.
INVITA
la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire il pieno rispetto della presente Ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti.
DISPONE
- che la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, ai Carabinieri ed alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
- che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, le Forze di Polizia incaricate possano avvalersi del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio e di dispositivi mobili quali le fototrappole che potranno essere dislocate dove ritenuto necessario.
- che la presente ordinanza sia pubblicata presso l’Albo Pretorio Comunale e affissa nelle sedi opportune, nonché trasmessa in copia al Comando della Stazione Carabinieri di Lodi ed alla Prefettura di Lodi.
AVVISA
che avverso al presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale e in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’Albo on-line;